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Per ottenere la duplicazione dei buoni fruttiferi postali  la domanda deve essere firmata anche dagli altri eredi?
E’ legittima una tale pretesa da parte di Poste Italiane?

Qualche tempo fa, in un ufficio postale l’impiegato non dava seguito alla richiesta di un risparmiatore di avviare la pratica di duplicazione di alcuni buoni cointestati con la defunta madre (sottratti a seguito di un furto subito in casa) e pretendeva che la domanda venisse contemporaneamente firmata anche dagli altri eredi dell’estinta cointestataria.

Risultava vano ogni tentativo bonario.

Il risparmiatore, quindi, incaricava lo Studio Legale Iocca Chiappetta di intraprendere un’azione legale nei confronti di Poste Italiane.

E così, al termine di un breve giudizio – in cui Poste continuava a sostenere la legittimità del suo operato, giustificandosi con l’esigenza di tutelare la propria posizione nei confronti di eventuali successive pretese da parte di altri eredi – il Tribunale, con la sentenza del 20 giugno 2019, ha condannato la società collocataria ad effettuare la duplicazione dei buoni.

Il Giudice ha infatti stabilito che – stante l’effettiva titolarità del diritto del richiedente – l’impiegato postale avrebbe potuto negare l’avvio della duplicazione solo nel caso in cui i buoni fossero risultati già riscossi.

Infatti, fermo restando che al risparmiatore che denuncia falsamente la perdita, la distruzione o la sottrazione dei buoni (o dei libretti) vengono applicate le pene stabilite dal codice penale, solo la suddetta circostanza, rappresenta per l’ufficio postale di turno un legittimo fatto estintivo dell’obbligazione ed impeditivo del diritto di duplicazione.

In conclusione, secondo il Tribunale, chi è possessore di buoni o di libretti postali ha il diritto di promuovere autonomamente la procedura di duplicazione senza che sia necessario far intervenire gli eredi del cointestatario defunto.