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La sentenza all’esame, riguarda un caso di riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso di un buono fruttifero a termine, della serie AD, sottoscritto il 22.02.1989 – con scadenza ultima all’undicesimo anno (dunque al 22.02.2000) – le cui cointestatarie avevano “tardivamente” chiesto l’incasso nel mese di novembre 2010 sentendosi, quindi, opporre l’avvenuta prescrizione decennale del loro diritto, maturata, a dir di Poste, a febbraio dello stesso anno.
La vicenda decisa dal Tribunale di Cosenza in grado di appello, è però interessante non solo perchè supera l’eccezione di prescrizione, sollevata da Poste, sulla base dell’illeggibilità del timbro riportante la durata massima del buono, quanto anche perchè:
1) fa chiarezza in ordine all’effettiva legittimità passiva di Poste, e non già del Ministero Economia e Finanza – eccezione, quest’ultima, sollevata dalla società convenuta ed accolta in primo grado dal Giudice di Pace che aveva, pertanto, negato il rimborso dei buoni alle attrici -, da riconoscerle sia in quanto soggetto che ha emesso il buono, sia in quanto soggetto unico che deve provvedere al suo rimborso;
2) ribadisce la natura contrattuale dei buoni ed il principio, affermato dalla Cassazione a S.U. con sentenza n. 13979/2007, secondo cui il “vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli, è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”;
3) conferma la tesi secondo cui i dati riportati sui moduli cartacei dei buoni rappresentano le condizioni contrattuali che regolano le obbligazioni tra le parti.

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Sentenza Tribunale Cosenza sulla prescrizione watermark