POST N 25 PAGAMENTO DEL PREZZO IN CASO DI ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE

Dopo aver visto, nel POST precedente, le nuove caratteristiche dell’assegnazione, varate dal Governo per aumentare la possibilità per i creditori di recuperare il proprio credito, nel post di oggi rispondiamo alla seguente domanda:

“Ma il creditore a cui viene assegnato il bene, deve versare l’intero prezzo o può trattenere la somma pari al credito che vanta?”.

A norma dell’art. 589, comma 2, se nella procedura vi è solo lui, quale creditore procedente, e non risulta che vi siano creditori iscritti ex art. 490 o altri creditori intervenuti, il creditore assegnatario può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, più ovviamente le spese.

Quindi, se è unico creditore, in alcuni casi potrà essere chiamato a pagare solo le spese di esecuzione, in altri, anche l’eventuale eccedenza – rispetto al proprio credito – da restituire al debitore.

Ma non necessariamente per presentare istanza di assegnazione bisogna essere creditore procedente: qualunque altro creditore può rendersi assegnatario.

E allora, se il creditore istante non è l’unico creditore, e magari non è neppure il creditore procedente, nel momento in cui viene dichiarato assegnatario, in che misura dovrà effettuare il pagamento del prezzo?

Beh, in questo caso, l’eventuale conguaglio varierà non solo a seconda dell’importo del credito fatto valere e dal numero dei creditori presenti, ma soprattutto dal tipo e dal grado della prelazione vantata.

Infine vi ricordo che l’istanza di assegnazione per essere accettata deve essere ammissibile. E sarà il Delegato a provvedere su di essa a norma dell’art. 591 bis n. 7).

Quindi il consiglio che diamo ai creditori è quello di farsi assistere da un avvocato esperto nella compilazione della domanda di assegnazione, che – in ragione di quanto detto prima – saprà aiutarli anche nella valutazione della convenienza a presentare, o meno, l’istanza.

Non dimenticate mai che al creditore potrebbe convenire presentare, anziché l’istanza di assegnazione, una normale offerta di acquisto come qualsiasi altro partecipante alla gara.

Nel prossimo prossimo POST affronteremo l’assegnazione a favore del terzo.

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