Salva come PDFimage_printStampa Articolo

In seguito alle segnalazioni ricevute, nei POST precedenti abbiamo riferito della principale difficoltà che, al momento della richiesta di DUPLICAZIONE dei buoni, incontrano i cointestatari superstiti, intenzionati a “recuperare” i titoli sottratti, smarriti o distrutti, da portare poi all’incasso. E a tale riguardo non abbiamo nascosto la nostra (fondata) disapprovazione per quei casi in cui – anche per la semplice presentazione della domanda di duplicazione dei buoni – gli impiegati si ostinano a pretendere dal richiedente, la dichiarazione di successione del cointestatario defunto e la sottoscrizione dell’istanza da parte, anche, degli eredi del contitolare passato a miglior vita.

Ebbene, con il presente post intendiamo informare che, per quel che ci consta, quello di cui sopra, non è, attenzione, l’unico ostacolo davanti al quale si possono trovare i risparmiatori che hanno necessità di richiedere il duplicato dei buoni fruttiferi, negli anni sottoscritti e che nel frattempo sono andati dispersi per una qualunque ragione.

Tanto per fare qualche esempio, abbiamo deciso di assumere la difesa di una signora Toscana (cointestataria di alcuni buoni insieme ai defunti genitori) che, dopo aver subito un furto in casa, regolarmente denunciato al Comando dei Carabinieri, ha presentato denuncia, con contestuale richiesta di duplicazione, ad uno degli uffici della sua città. E’ però successo che, ritornata la calma, dopo qualche giorno la signora toscana abbia ritrovato i buoni di cui aveva denunciato il furto e, molto civilmente, comunicato il ritrovamento all’Ufficio Postale. Ebbene, a quel punto, l’ufficio postale in questione ha sostenuto di non poter, per legge, interrompere il procedimento di duplicazione avviato nell’agosto 2013.

Sta di fatto, però, che al momento della prima diffida scritta, che la signora ha inteso inoltrare all’Ufficio, e parliamo del mese di gennaio 2014, Poste non aveva né interrotto, né proceduto ad annullare i precedenti buoni sostituendoli con i duplicati. La risparmiatrice in questione, persa fiducia nella prefata società, e che per tale motivo ha chiesto (invano) il rimborso dei suoi buoni, si è vista costretta ad incaricare gli scriventi legali per ottenere giustizia in sede alla competente autorità giudiziaria. Il giudizio è ancora in corso.

Ma non è tutto. Restando nell’ambito delle “stranezze” che dal 2009, per conto dei nostri Assistiti, stiamo portando all’attenzione dei Magistrati di diversi Tribunali e Giudici di Pace d’Italia, vi è il caso particolare di un signore, anch’egli toscano, contitolare insieme alla defunta madre di un buono fruttifero dematerializzato, possessore dello stesso che, al momento della richiesta di rimborso, si è sentito negare il sacrosanto diritto di riscuotere i suoi soldi, con una motivazione a dir poco fantasiosa.

Secondo, infatti, gli impiegati, essendo necessario procedere, per legge, ad aggiornare le informazioni dei rapporti intrattenuti con Poste Italiane, “occorreva presentarsi all’Ufficio postale muniti di un documento in corso di validità”. A niente è valso ripetere che non era possibile aggiornare la carta di identità di una persona defunta (la madre). Finanche il legale di Poste, in sede di giudizio, ha pervicacemente continuato a sostenere l’assunto, facendo riferimento ad una precisa legge che, letta da sopra a sotto e viceversa, a sommesso parere di chi scrive, non può giustificare in alcun modo l’illegittimo rifiuto di rimborsare un buono dematerializzato. Siamo in trepidante attesa di conoscere il verdetto del Giudice!