Post N° 17 – È giusto che per ottenere la duplicazione del buono l’ufficio postale pretenda che la domanda sia firmata anche dagli eredi del cointestatario defunto?

Abbiamo visto nei post precedenti che il cointestatario in vita che non sia in possesso dei buoni e che non abbia mai pensato di fare una fotocopia, deve richiedere ad un qualunque ufficio postale di effettuare (a pagamento) una ricerca dei titoli a lui (intestati o) cointestati. A quel punto, individuati gli elementi fondamentali di ogni buono (e cioè, nome degli intestatari, data di emissione ed importo investito), a norma di legge avrà il diritto – nel caso in cui opti per il proseguimento dell’investimento – di chiedere la duplicazione dei buoni di cui è contitolare ma non ha il possesso.

Sennonché, molti risparmiatori che ci hanno contattate (ed in particolare una signora calabrese che abbiamo accettato di difendere davanti un Tribunale della sua regione), riferiscono che Poste, dopo aver dato seguito alla ricerca (a pagamento) volta all’individuazione dei dati identificativi dei buoni e verificato, in questo modo, che il richiedente sia l’effettivo comproprietario degli stessi, per attivare il procedimento di duplicazione, pretende (anche in tal caso, sic!) l’esibizione della dichiarazione di successione e la firma della domanda di duplicazione da parte, non solo, del comproprietario, quanto anche di tutti gli eredi del defunto.

Ebbene, tali pretese costituiscono un fuor d’opera e sono assolutamente contrarie alle leggi che disciplinano la materia dei buoni fruttiferi postali. Infatti, nel caso di smarrimento o di distruzione dei buoni (o anche dei libretti di risparmio nominativi), basta che la domanda di duplicazione sia fatta dall’intestatario di essi o da chiunque dimostri di avervi interesse. L’ufficio postale ha solo il dovere di identificare il richiedente e verificare che questi abbia il diritto a chiederne la duplicazione.

Dopo di che, ha l’obbligo di mettere in atto il procedimento di duplicazione e, trascorso il termine massimo di tre mesi senza che il buono (o il libretto postale) perduto sa stato rinvenuto o recuperato (e senza che siano state fatte opposizioni), deve rilasciare il duplicato. La sola, ed unica, condizione che gli impiegati postali possono subordinare alla presentazione della domanda di duplicazione è la previa presentazione della denuncia davanti ai Carabinieri. Quest’ultimo particolare vale però solo nel caso in cui il buono (o il libretto di risparmio nominativo) sia stato sottratto ai legittimi proprietari (per esempio, in seguito ad un furto in casa) e non già quando il buono sia andato smarrito o distrutto.