Post N° 15 – Sono cointestatario di buoni postali ma non ne ho il possesso, ho comunque diritto a chiederne il rimborso?

In seguito alle numerose segnalazioni ricevute, nei prossimi post, cercheremo di fare chiarezza in ordine alle diverse problematiche che i risparmiatori riferiscono di incontrare in occasione della richiesta di Duplicazione dei buoni per i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione degli stessi. Introduciamo il discorso, premettendo che di ogni buono sottoscritto viene fornito un solo originale anche in caso di cointestazione. E che l’originale del buono, almeno per i buoni sottoscritti fino al 2000, rappresenta l’unico documento che viene consegnato ai sottoscrittori.

Pertanto, in seguito al decesso del cointestatario del buono che era anche possessore dell’originale del titolo, per l’altro contitolare che non rinviene il buono (e che, a tempo debito, non ha minimamente pensato di annotare, da qualche parte, i dati identificativi del titolo di legittimazione) il primo passo da compiere è quello di inoltrare, all’Ufficio postale dove il buono è pagabile, e dietro pagamento del corrispondente onere, un’istanza scritta di “ricerca titoli nominativa”.

Così facendo, dopo qualche giorno, Poste è in dovere di fornire l’elenco dettagliato di tutti i rapporti e depositi postali di cui è titolare il richiedente (e, eventualmente, di cui era titolare il de cuius). Solo a quel punto, il cointestatario superstite del buono, o dei buoni, di cui non ha il possesso – ma, grazie alla ricerca effettuata, ha ora (perché comunicata, per iscritto, da Poste) l’indicazione del numero di serie, dell’anno di emissione, dell’importo sottoscritto – è in condizione di scegliere se:

  1. Richiedere la duplicazione del buono (quando, per esempio, non ha urgenza di incassare il buono perché questo è ancora fruttifero – cioè non ha raggiunto la sua scadenza naturale – e preferisce lasciare maturare gli interessi, ancora per qualche anno, al fine di incassare una somma maggiore);
  2. Richiedere il rimborso del buono cointestato con il defunto (quando il buono non è più fruttifero, o quando comunque decide di incassare anticipatamente la somma investita e maturata). In questo caso, e cioè quando il cointestatario superstite, ottenuti gli elementi identificativi del buono, opta per il rimborso, non avrebbe, infatti, alcun senso chiedere, o pretendere, la preventiva duplicazione del buono.

Quanto sopra descritto è purtroppo valido solo in teoria. Prossimamente, vedremo infatti quanti ostacoli vengono ingiustamente frapposti al rimborso dei buoni, nel caso in cui il legittimo comproprietario non ne abbia il possesso materiale.