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Oggi inauguriamo la serie di POST dedicati al problema del rifiuto, da parte degli uffici postali, di rimborsare i buoni fruttiferi quando uno dei cointestatari sia, nel frattempo, deceduto. Nel corso di questi anni sull’argomento abbiamo avuto modo di scrivere diversi articoli e di pubblicare alcuni video (come ad esempio questo). In ogni caso, per coloro che ancora non hanno avuto occasione di leggere nulla al riguardo, in questo primo post, ci prendiamo cura di riassumere, in breve, le problematiche che affliggono i possessori di questo tipo di buoni.

Da qualche tempo, al momento della richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi intestati a due o più persone, se emerge il decesso di uno degli intestatari, l’ufficio postale, in maniera arbitraria, pretende:

  • La dichiarazione di successione del defunto (per intenderci, quella che gli eredi dovrebbero presentare entro un termine stabilito all’Agenzia delle Entrate);
  • La firma per quietanza non solo del cointestatario richiedente ma anche degli eredi del contitolare defunto.

In quali casi tali richieste possono costituire un problema?

Per esempio quando la dichiarazione di successione non è stata (magari giustamente) presentata; quando non si conoscono gli eredi del cointestatario defunto (ciò accade nel caso in cui, per esempio, i buoni sono intestati ad una zia senza figli, senza marito ma con decine di nipoti sparsi nel mondo); quando gli eredi del contitolare defunto vivono in altre nazioni o, addirittura, in altri continenti per cui sono impossibilitati a presentarsi per firmare congiuntamente l’incasso; quando esistono dissidi tra gli eredi-parenti ed alcuni di loro pongono ostacoli fittizi alla riscossione; quando sarebbe giusto che il cointestario richiedente incassasse l’intero valore dei buoni in quanto, in realtà, è l’unico proprietario delle somme inizialmente investite ecc. ecc.

E quali sono le motivazioni con le quali Poste Italiane giustifica il mancato rimborso dei buoni?

I motivi per cui Poste pone le condizioni di cui sopra, sostanzialmente si ravvisano sia nel fatto che, a suo esclusivo dire, sarebbe la normativa nazionale sulle successioni ad impedirle di pagare le somme dovute se non viene fornita la prova della presentazione della domanda di successione con l’indicazione dei crediti; sia nel fatto che, al fine di evitare un pregiudizio nei confronti degli eredi del cointestatario scomparso, la società avrebbe il dovere di condurre accertamenti approfonditi a tutela del patrimonio del de cuius e quindi di porre, al rimborso dei buoni, un blocco temporaneo (fino alla esibizione, appunto, della dichiarazione di successione ed alla presenza di tutti gli eredi per la firma)

Ma le giustificazioni poste alla base del rifiuto sono legittime?

No, a nostro parere (parere che ormai trova conforto in alcune sentenze di diversi Tribunali italiani) le pretese di Poste non hanno ragione di esistere. Ma il perché siamo convinte di ciò lo vedremo, in maniera approfondita, nei post che, a breve, seguiranno.