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E’ indispensabile sapere che le caratteristiche di ciascuna serie di Buoni Fruttiferi sono state, da sempre, determinate da un apposito Decreto Ministeriale.

Nel corso degli anni (dal ’50 fino a tutt’oggi), quindi, sono stati emanati diversi decreti ministeriali, e non solo il famigerato D.M. dell’86 (detto per inciso, numerosi decreti, che dovrebbero essere conosciuti e studiati – per la migliore consapevolezza delle problematiche legate alla questione – dagli Avvocati che assistono in queste cause i risparmiatori).

E’ ancora utile sapere che i Buoni Fruttiferi Postali (da qui in poi BFP) fino al 2003 si distinguevano in BFP Ordinari (BFPO) e BFP a Termine (BFPT). Dal 2003 questi ultimi non vengono più emessi, mentre dei BFP Ordinari ne esistono diversi tipi.

E allora, i BFPO avevano una durata 30ennale con dei tassi fissi per ogni tot di anno (es: per i BFPO della serie “O” per i primi 3 anni è previsto il 9%; dal 4° all’8° anno il 13%; dal 9° al 15° il 15%; dal 16° al 20° il 16%; dal 21° al 30° il 16%); i secondi, i BFPT, avevano una durata inferiore con la possibilità di riscuotere dopo un tot di anni fino al doppio, o anche al triplo, del capitale investito (es: i Buoni Fruttiferi a termine della serie “AA”, emessi fino al mese di giugno ’84 con una prima scadenza dopo 5 anni dall’emissione e la restituzione di un interesse pari ad una volta il capitale, ed una seconda scadenza dopo 8 anni dall’emissione e la restituzione di un interesse pari a due volte al capitale).

Bene, la strategia di Poste Italiane (giustificata “dall’andamento del mercato”) trova origine dal seguente dato di fatto: per quanto riguarda i BFPO i vari decreti ministeriali che si sono susseguiti negli anni, per le varie serie di nuovi emissioni, hanno stabilito, via via, interessi sempre più bassi, fin quando, con il famigerato D.M. dell’86, Poste ha superato sé stessa, prevedendo che i nuovi saggi di interessi, inferiori rispetto a quelli delle serie precedenti, non dovevano applicarsi solo ai BFPO istituiti con quello specifico D.M. di giugno ’86 (serie “Q”) ma dovevano ritenersi estesi anche a quei buoni fruttiferi postali delle serie precedenti (e cioè P, O, N, M, L, I); relativamente ai BFPT , invece, i vari decreti ministeriali che si sono assecondati nel tempo e che hanno istituito le nuove serie, hanno stabilito scadenze sempre più lunghe (dai 5 agli 8 anni sono arrivati anche ai 7/11 anni) con interessi non più fino ad una o due volte il capitale (ma anche del solo 30% del capitale investito), con lo scopo di prolungare, quanto più possibile, il momento del rimborso e, al contempo, di restituire cifre sempre minori.